Tutto sul certificato energetico APE

Informazioni utili sul Certificato Energetico

Il Certificato Energetico (in sigla APE) è un documento che riporta sintetiche informazioni sui consumi energetici di un edificio, esso viene redatto da un tecnico professionista specificatamente abilitato ed indipendente, il quale attraverso i calcoli termici codificati dalla normativa determina, come per una vettura, i consumi di combustibile e le prestazioni estive/invernali dell’edificio. Dai calcoli scaturisce la classe energetica, che per la Provincia di Trento, va dalla classe A+ alla classe G rispettivamente la più performante e la più energivora. Queste documento informativo sarà utile per l’acquirente dell’immobile o il locatario al fine di conoscere quale sarà la sua spesa energetica in un anno; inoltre sullo stesso APE sarà presente una sezione che indica sinteticamente gli interventi migliorativi per avere un risparmio energetico.

Va tenuto presente che l’indice di prestazione energetica (quello che determina la classe energetica) è calcolato considerando un utilizzo standard dell’edificio sia per quanto riguarda l’utilizzo sia per il clima. L’utilizzo standard prevede che l’immobile sia riscaldato a 20°C per tutta la stagione invernale e collocato nel clima della città di Trento. Il significato di “EPclasse” riportato nell’APE è la quantità di energia primaria non rinnovabile necessaria per soddisfare i bisogni di riscaldamenti e acqua calda in un anno divisa per i metri quadrati utili dell’unità immobiliare. Per conoscere invece i consumi dell’immobile in funzione del reale comune di ubicazione dell’immobile si dovrà consultare la seconda pagina dell Attestato dove sono riportati i metri cubi di metano o altro combustibile.

Attenzione: l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) non è l’APE. L’AQE è redatto in fase di progetto sui nuovi edifici ed esprime le previsioni di qualità energetica in conformità alle norme, spetterà al certificatore indipendente, cioè non coinvolto nel progetto e realizzazione dell’edificio, attestare la reale corrispondenza delle opere realizzate alle previsioni di progetto. Va segnalato anche che la Provincia di Trento adotta una scala energetica diversa da quella prevista in altre provincie che invece adottano una normativa nazionale. Inoltre in Provincia di Trento non si considera nell’indice di prestazione generale EPclasse i consumi per il raffrescamento.

 

 

Quanto dura il Certificato Energetico

L’APE ha la validità di dieci anni dalla data di emissione. L’APE è riferito all’immobile e non al proprietario, vale a dire che se l’immobile viene venduto o dato in locazione ad altri nell’arco del periodo di validità non serve rifare l’APE, tuttavia decade prima dei 10 anni se sull’immobile vengano realizzati interventi che facciano cambiare la classe energetica, come ad esempio posare un cappotto, sostituire le finestre o la caldaia. È consigliabile in caso di dubbi chiedere informazioni ad un tecnico competente. In Provincia di Trento a differenza delle altre provincie che adottano la normativa nazionale, l’APE non decade se mancano i periodici controlli alla caldaia. Affinché  l’Attestato sia regolarmente valido deve essere inviato telematicamente all’ente provinciale competente, il quale ne attribuisce il numero e la data di emissione incassando la relativa tariffa, successivamente il tecnico lo firma anche in digitale e lo consegna al richiedente.

La normativa prevede anche delle specifiche casistiche che stabiliscano quando l’Attestato va solo consegnato o anche allegato al contratto di compravendita/locazione. Sono previste sanzioni in caso di omessa dichiarazione o allegazioni. (Si veda tabella più avanti)

 

 

Quando non serve il Certificato Energetico

Generalmente l’Attestato è sempre richiesto per gli atti di compravendita e di locazione, ci sono però delle esclusioni nei seguenti casi:

  • edifici con superficie lorda di sedime minore di 50 metri quadrati che non condividano muri esterni con altri edifici;
  • edifici industriali o artigianali quando sono riscaldati/raffrescati per esigenze del processo produttivo oppure usano fonti energetiche provenienti dalla produzione (esclusa la zona uffici e assimilabili);
  • box, cantine, parcheggi, autorimesse, depositi, strutture stagionali (esclusa la zona uffici e assimilabili);
  • edifici classificati agricoli o rurali non residenziali senza impianto di riscaldamento;
  • edifici soggetti al vincolo dei Beni Culturali (da valutare caso per caso) o classificati dai Piani Regolatori come edifici soggetti a risanamento e restauro conservativo;
  • edifici destinati al culto religioso;
  • i ruderi solo nel caso che tale situazione venga dichiarata nell’atto di compravendita;
  • edifici non ultimati cioè solo lo scheletro strutturale, senza impianti e finiture purchè venga dichiarata nell’atto di compravendita.

 

 

Il Certificato Energetico è richiesto anche nei seguenti casi

Oltre ai casi di compravendita o locazione l’APE si dovrà redigere anche per le nuovi costruzioni ed ha valore di attestazione di rispondenza fra progetto redatto secondo i requisiti di legge e l’opera come realizzata. L’attestato dovrà essere redatto a fine opera ed è quindi necessario per ottenere l’agibilità, se tale documento non è presente, la dichiarazione di fine lavori è inefficace. Anche nei casi di “ristrutturazione importante di primo livello“(*) serve redigere la certificazione. In entrambi i casi è obbligatorio nominare un soggetto certificatore terzo prima dell’inizio dei lavori e lo stesso avrà l’obbligo di effettuare dei sopralluoghi duranti i lavori in modo da garantire le prestazioni energetiche dell’opera.

L’ape è richiesto anche nel caso di dichiarazione ENEA per le detrazioni fiscali quando l’intervento edilizio riguarda la posa di un cappotto termico, in questo caso non serve la nomina di un certificatore prima dell’inizio dei lavori.

Sottolineo come l’APE sia un documento molto importante nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione perchè assevera la qualità energetica dell’immobile dando garanzia sul rispetto dei requisiti minimi di legge. Per la Provincia di Trento il requisito minimo ad oggi (aprile 2020) è la classe B, in futuro ci sarà un graduale aumento di classe fino ad arrivare ad edifici con consumo di energia quasi zero (edifici NZEB) e cioè tali che consumeranno pochissima energia e quella poca che serve sarà coperta da fonti rinnovabili.

(*) Le ristrutturazioni in generale vengono classificate in diverse categorie a seconda dei lavori che si realizzano. Si dovrà valutare attentamente di volta in volta in quale categoria si ricade.

 

 

Il Certificato Energetico nelle Compravendite e locazioni immobiliari

Fatto l’APE serve passare le informazioni in esso contenute al nuovo proprietario o locatore, la legge distingue diversi casi a seconda del contratto che si stipula. Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le varie casistiche come previsto dal DLgs 192/2005 art. 6 e s.m. (modifiche vigenti dal 13/12/2014)

  • obbligo di dotazione o produzione dell’APE ovvero renderlo disponibile;
  • obbligo di consegna, documentato nell’atto mediante clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto l’APE;
  • obbligo di allegazione al contratto;
  • obbligo di informazione, si dichiara nei contratti con apposita scrittura che l’acquirente o il conduttore ha ricevuto le informazioni contenute nell’APE.

 

 

Potrebbe risultare utile approfondire l’argomento attraverso la tabella sotto riportata tratta dal Bollettino di Legislazione Tecnica che evidenzia gli obblighi di allegare l’APE in relazione al tipo ti contratto.

 

Tabella tratta dal Bollettino di Legislazione Tecnica n. 9/2018

Tabella tratta dal Bollettino di Legislazione Tecnica n. 9/2018

 

 

Annunci immobiliari

Negli annunci immobiliari di vendita o locazione, ad eccezione degli immobili residenziali usati per meno di quattro mesi all’anno, devono essere riportati gli indici di qualità energetica dell’involucro, e l’indice di prestazione energetica “EPclasse” espresso in kWh/mqa (chilowat ore al metro quadro all’anno) con la Classe Energetica. Per la Provincia di Trento il modello è il seguente.

Attenzione, la classe energetica indicata secondo la normativa della Provincia di Trento, ha un significato totalmente diverso rispetto alla classe indicata negli attestati dove si applica la normativa c.d. nazionale.

 

 

Il tecnico che redige ilo Certificato Energetico

Il tecnico che redige l’Attestazione deve essere un libero professionista iscritto al relativo Ordine o Collegio e che abbia una specifica abilitazione conseguita frequentando e superando, con esame finale, un corso specifico in materia energetica. Un altro requisito fondamentale del certificatore è la sua imparzialità ed indipendenza rispetto all’opera o alla proprietà. Questo requisito deve essere espresso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmando, anche in digitale, la specifica clausola riportata in calce al certificato energetico.

In particolare il tecnico deve dichiarare:

  • per edifici nuovi: l’assenza di conflitto di interesse, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali utilizzati all’interno dello stesso, nonchè rispetto ai vantaggi che possono derivare al richiedente, che in ogni caso non può essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
  • edifici esistenti: l’assenza di conflitto di interesse, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali utilizzati all’interno dell’edificio, nonchè rispetto ai vantaggi che possono derivare al richiedente, che in ogni caso non può essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

Sugli Attestati di Prestazione Energetica il DM 26/06/2015 prevede che le Regioni e Provincie Autonome effettuino dei controlli a campione in ragione del 2% degli APE depositati ogni anno presso il preposto organismo. I controlli sono effettuati sulla verifica documentale, sui calcoli termici compresi i dati climatici assunti nonchè il rispetto della procedura codificata e l’effettuazione dei rilievi sul posto.

 

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